Il contratto di solidarietà espansivo

Il contratto di solidarietà espansivo

La disciplina dei contratti di solidarietà di tipo espansivo è stata modificata dall’art. 41 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148. Riepiloghiamo quindi le principali novità.

Vengono definitivi “espansivi”, i contratti collettivi aziendali, stipulati ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015 edepositati presso la DTL, che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro, e contestualmente della retribuzione, finalizzata a favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato.

A fronte dell’incremento dell’organico,  è prevista:

  • la concessione a favore dei datori di lavoro di un contributo a carico INPS pari, per i primi 12 mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal CCNL, ridotto al 10% e al 15% per ciascuno dei due anni successivi;
  • in sostituzione del suddetto contributo, per le assunzioni di lavoratori tra i 15 e i 29 anni di età, il datore di lavoro potrà beneficiare di un’aliquota contributiva ridotta pari a quella prevista per gli apprendisti, per i primi 3 anni e comunque non oltre il compimento del 29° anno di età del lavoratore assunto.

Il D.Lgs. precisa che non potranno beneficiare delle agevolazioni previste quei datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di Cigs.

Altresì, i lavoratori assunti in applicazione del contratto di solidarietà espansiva sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell’applicazione di norme e istituti che prevedano l’accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.

Il contratto di solidarietà espansivo interviene anche al fine di favorire la staffetta generazionale tra lavoratori prossimi alla pensione e giovani che entrano in azienda.

Infatti, l’art. 41 riconosce, ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati contratti di solidarietà espansivi – che abbiano un’età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi e che abbiano maturato i  requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia – la possibilità di richiedere il trattamento  di  pensione a fronte della trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (con percentuale di part-time non superiore al 50%).

Il trattamento di pensione spetta, nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso, a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del contratto di solidarietà espansiva e in forza di clausole che prevedono, in corrispondenza alla maggiore riduzione di lavoro, un ulteriore incremento dell’occupazione.

Per evitare che la trasformazione a tempo parziale abbia un impatto negativo sul trattamento pensionistico, ai fini dell’individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale.

La norma, per garantire un equa proporzione tra occupazione femminile e maschile, precisa anche che le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti di solidarietà espansivi non devono determinarenelle unità produttive interessate una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest’ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi.

http://www.fisco7.it/2015/12/il-contratto-di-solidarieta-espansivo/

fonte : FISCO 7 – Francesco Geria – LaborTre Studio Associato

 

 

 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO:    forte riduzione dell’incentivo per il 2016

ESONERO CONTRIBUTIVO: forte riduzione dell’incentivo per il 2016

nel caso in cui si preveda di fare assunzioni, conviene decisamente anticipare queste (o le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine scadenti entro l’anno) entro il prossimo 31 Dicembre, per poter contare su una agevolazione di gran lunga più vantaggiosa.

Il disegno di Legge di Stabilità per il 2016, presentato dall’esecutivo all’approvazione del Parlamento, ripropone il beneficio attualmente riconosciuto (a determinate condizioni) dall’articolo unico commi 118 e seguenti della Legge 190/2014 per le assunzioni effettuate nel corrente anno anche per il 2016,  ma in misura notevolmente ridotta e per un arco temporale minore.

Infatti l’esonero per le assunzioni che verranno a concretizzarsi l’anno prossimo viene riconosciuto, con gli stessi requisiti di quello attuale, ma per un massimo di 3.250 euro annui (contro gli attuali 8.060) per il biennio successivo all’assunzione (e non per tre anni come accade attualmente), relativamente alla quota di contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL.

Pertanto l’esonero contributivo “generosamente” riconosciuto per le assunzioni del 2015, e per i tre anni successivi alla instaurazione del rapporto di lavoro, scadrà il prossimo 31 Dicembre.

Ciò comporterà un forte ridimensionamento dell’incentivo che di fatto diventa parziale e non totale per la generalità dei rapporti di lavoro.

Occorrerà comunque verificare le misure antielusive e le eventuali modifiche che verranno inserite nel provvedimento, che comunque dovrà affrontare il prescritto percorso parlamentare per giungere entro la fine dell’anno all’approvazione definitiva. In ogni caso, secondo le voci più accreditate, il provvedimento non subirà particolari modifiche.

Conviene pertanto,

Fisco e lavoro: le misure nella Legge di Stabilità 2016

Fisco e lavoro: le misure nella Legge di Stabilità 2016

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella riunione del 15 ottobre 2015 il disegno di legge con le misure per la Legge di Stabilità 2016. Lo stesso giorno, il Governo ha presentato in conferenza stampa il pacchetto di interventi, in cui sono previste diverse misure in ambito fiscale, di sostegno al lavoro e ai consumi.

Ecco in sintesi alcune delle principali disposizioni.

ACCISE ED IVA

n materia di Accise e IVA, è prevista l’eliminazione per il 2016 delle clausole di salvaguardia che prevedevano un aumento automatico di tali imposte per le coperture finanziarie previste dalle precedenti leggi di stabilità.

IMU E TASI

Introdotte riduzioni ed esenzioni in materia di IMU e TASI, prevedendo contestualmente in favore dei Comuni compensazioni da parte dello Stato per le minori entrate e lo sblocco dal patto di stabilità interno di alcune risorse per investimenti:
a) è prevista l’abolizione dell’imposta sulla prima casa, e la TASI è abolita anche per l’inquilino in relazione all’immobile adibito ad abitazione principale;
b) è prevista l’esenzione IMU per tutti i terreni agricoli  – montani, semi-montani o pianeggianti – utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società;
c) vengono esclusi dagli immobili soggetti ad IMU i cosiddetti “imbullonati”, ossia i grandi macchinari e impianti produttivi ancorati saldamente al suolo all’interno di capannoni ed opifici.

DETRAZIONI FISCALI PER LA CASA

Aumentato dal 36% al 50% il bonus edilizia, e quindi viene confermato anche per il 2016 lo sconto maggiore per le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie. Contestualmente è confermata la detrazione per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici collegati alla ristrutturazione (cd. “bonus mobili”).
Confermata anche la misura della detrazione per il cd. “ecobonus”, e quindi sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili si potrà beneficiare della detrazione al 65%.

SUPER AMMORTAMENTI

Previsti incentivi per gli investimenti in beni strumentali nuovi (a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016) attraverso il riconoscimento di una maggiorazione dell’ammortamento deducibile ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, portato al 140 per cento.

REGIME FISCALE AGEVOLATO

Ampliata la platea dei soggetti che possono accedere al regime fiscale forfetario di vantaggio, attraverso l’innalzamento della soglia di ricavi per i professionisti (aumentata di 15mila euro) e le piccole imprese (aumentata di 10mila euro). Inoltre, la possibilità di optare per il regime fiscale agevolato viene estesa ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un’attività in proprio, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i 30.000 euro.

START-UP

In favore delle start-up è prevista una riduzione della tassazione, con l’aliquota che scende dall’attuale 10% al 5% applicabile per 5 anni (anziché 3 anni).

RIDUZIONI IRAP

In favore delle imprese costituite sotto forma di società di persone è previsto l’aumento della deduzione forfetaria dalla base imponibile IRAP (quando non supera 180.759,91 euro) che passa da 10.500 a 13.000 euro. Inoltre, è previsto l’azzeramento dell’imposta in favore del settore agricoltura e pesca.

RIDUZIONE IRES

Prevista la riduzione dell’aliquota IRES dall’attuale 27,5% al 24%, a partire dal 2017. Tale riduzione sarà anticipata al 2016 se in ambito europeo verrà accordato l’incremento del livello di indebitamento netto attraverso la “clausola migranti”.

TASSAZIONE AGEVOLATA SU CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Prevista l’applicazione di un’imposta ridotta del 10% sulla quota di salario di produttività, di partecipazione agli utili dei lavoratori o di welfare aziendale derivante dalla contrattazione aziendale. Il bonus avrà un tetto di 2.000 euro (estendibile a 2.500 se vengono contrattati anche istituti di partecipazione) e sarà utilizzabile per tutti i redditi fino a 50.000 euro.

NO TAX AREA PENSIONI

Aumentata la soglia di esenzione ai fini IRPEF sulle pensioni (cd. “no tax area”). Per i soggetti sopra i 75 anni si passa dall’attuale soglia di 7.750 euro a 8.000. euro. Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni la “no tax area” aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro.

ESONERO CONTRIBUTIVO

Confermato l’esonero contributivo anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016. L’agevolazione, però, sarà più bassa, con la riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi.

OPZIONE DONNE

Esteso anche al 2016 il regime sperimentale per le donne che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età. La pensione sarà calcolata con il metodo contributivo, per le donne che maturano nel 2016 entrambi i suddetti requisiti.

PART-TIME ASSISTITO

Introdotta una speciale forma di lavoro part-time in favore dei lavoratori prossimi alla pensione, che potranno chiedere la riduzione dell’orario di lavoro senza avere penalizzazioni sulla pensione perché lo Stato si farà carico dei contributi figurativi. Il datore di lavoro dovrà corrispondere in busta paga al lavoratore la quota dei contributi riferiti alle ore non prestate, che si trasformeranno quindi in salario netto.

UTILIZZO DENARO CONTANTE

Elevata la soglia per i pagamenti in contanti cha passa da 1.000 a 3.000 euro.

Come aprire un Bed and Breakfast

Come aprire un Bed and Breakfast

Il Bed and Breakfast (B&B) è una struttura ricettiva extralberghiera che offre un servizio di alloggio e prima colazione per un numero limitato di camere e/o di posti letto utilizzando parti dell’abitazione privata del proprietario, con periodi di apertura annuale o stagionale.

I B&B nascono intorno al 1920 quando le famiglie inglesi e irlandesi iniziarono ad affittare le stanze dei figli che abbandonavano il tetto domestico per cercare lavoro altrove. Chi voleva dare ospitalità nella propria casa a viaggiatori e pellegrini con pochi soldi in tasca e senza molte pretese, appendeva sulla porta d’ingresso la scritta “bed and breakfast two and six”, vale a dire “qui si può dormire e mangiare qualcosa di caldo con 2,6 scellini”. L’attività, che ha quindi origini prettamente anglosassoni, si è diffusa notevolmente in questi ultimi anni in Europa e naturalmente anche in Italia.

Inizialmente questo tipo di sistemazione era rivolta ad un pubblico giovane, amante dei viaggi e senza troppe esigenze. Oggi rappresenta una delle soluzioni preferite da turisti e viaggiatori di qualsiasi età e target (viaggiatori per affari o ospiti di meeting, conferenze, workshop, ecc.).

Oltre al risparmio economico, offre il vantaggio di soggiornare in un ambiente tranquillo e familiare. Infatti, la formula del Bed and Breakfast si caratterizza per: il numero di camere ridotto, rispetto ad un albergo; un contesto familiare che fa vivere la dimensione “casa”; la possibilità di entrare strettamente a contatto con la realtà del luogo in cui si soggiorna. Alloggiare in un B&B significa sistemarsi in un’abitazione privata.

Secondo i recenti dati pubblicati dall’Istat, in Italia il numero dei B&B ammonta a 25.000 unità con un aumento del 5,8% rispetto al 2012; danno lavoro a circa 40 mila persone per un fatturato di circa 128 milioni di euro.

I primi passi per aprire un B&B
L’attività ricettiva a conduzione familiare è caratterizzata da una gestione non imprenditoriale (ciò consente all’esercente di non essere in possesso obbligatoriamente di una partita IVA e di non iscriversi al Registro delle imprese) dunque non è disciplinata dalle normative riguardanti gli esercizi ricettivi collettivi (alberghieri e complementari). Tuttavia alcune Regioni consentono anche l’attività imprenditoriale.

La tipologia del Bed and Breakfast ha trovato una sua disciplina giuridica con la legge quadro 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) rimettendo la regolamentazione di tutti i servizi ricettivi all’autonomia legislativa delle Regioni. Per aprire un B&B, quindi, occorre consultare le leggi regionali di settore o i regolamenti comunali specifici. Ciascuna Regione ha dato infatti attuazione al disposto nazionale, fornendo una disciplina specifica.

Dopo aver consultato la legge regionale che regola questo tipo di struttura, è necessario recarsi presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive(SUAP) del comune di appartenenza. Lo sportello costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa che mira a coordinare tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di imprese, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini. Attraverso lo sportello o tramite Internet si potrà ritirare la modulistica necessaria per presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) introdotta dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito la Denuncia di inizio attività (DIA). La SCIA non è altro che un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominati, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di una attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

L’enorme vantaggio offerto da questo nuovo strumento è dato dall’immediatezza con cui si determina l’apertura dell’attività, senza attendere i 30 giorni previsti in precedenza. L’Amministrazione Pubblica dovrà accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati ed eventualmente adottare i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell’attività e/o sanzionare colui che ha sottoscritto la mendace dichiarazione.

Alla SCIA devono essere allegati i documenti necessari per il completamento della pratica (esempio: planimetria dell’abitazione, contratto di proprietà o di affitto, polizza assicurazione responsabilità civile a favore dei clienti, ecc.). Tali allegati variano da Regione a Regione. L’ultimo passo procedurale riguarda l’avvio delle pratiche, gestite dalle A.A.P.I.T. (Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo) o dagli Uffici Turistici locali, per la classificazione della struttura e la comunicazione degli ospiti alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Bed & Breakfast: requisiti minimi
L’attività di Bed and Breakfast è facile da gestire, poco rischiosa ed è molto adatta a una gestione familiare. Ma attenzione, ci sono dei requisiti da rispettare!

Gli immobili utilizzati per il B&B devono essere in regola con i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza prescritti per le abitazioni. Può avere da 3 a 6 camere per un massimo di 6/20 posti letto (a seconda della legge regionale di riferimento), adeguatamente arredate. È prevista una superficie minima in rapporto ai posti letto (14 mq per la camera doppia, 8 mq per la singola). Gli ospiti devono poter accedere alla propria stanza senza attraversare altre camere da letto o servizi destinati alla famiglia o ad altri ospiti.

I bagni devono offrire i comfort minimi (vasca da bagno, doccia, specchio, presa di corrente, lavabo, ecc.) e almeno uno dei bagni presenti in casa deve essere ad uso esclusivo degli ospiti, se si supera un certo numero di camere o di posti letto.

La pulizia dei locali deve essere quotidiana, mentre il cambio della biancheria può avvenire con cadenza diversa e sempre ad ogni cambio di ospite.

Il titolare deve avere la residenza presso il B&B, ma alcune Regioni consentono ai gestori di risiedere anche in immobili vicini alla struttura. In ogni caso il gestore deve essere sempre reperibile per gli ospiti.

Il servizio offerto nei B&B comprende soltanto la prima colazione. Le leggi regionali disciplinano anche i cibi e le bevande che possono essere somministrate. In alcuni casi è possibile offrire solo prodotti confezionati quindi non manipolati (cioè preparati in casa), al massimo solo riscaldati. Se invece il gestore possiede le necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie previste dalla legge, può acquistare e servire alimenti manipolati.

I prezzi applicati alla struttura devono essere comunicati all’ente indicato dalla Regione ed, inoltre, devono essere esposti all’interno della struttura.

L’attività di B&B, per essere tale, deve essere saltuaria, e cioè deve prevedere dei periodi di chiusura durante l’anno interrompendo l’ospitalità per un certo numero di giorni (il numero varia da Regione a Regione), anche non consecutivi, nel corso dell’anno.

È possibile aprire un B&B all’interno di un condominio senza obbligo di richiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale. È necessario però verificare che il regolamento condominiale non contenga divieti di svolgere un’attività di B&B o un’attività ad essa riconducibile (pensione, affittacamere).

Non resta che andare sul sito della tua Regione e consultare la “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” per conoscere tutti i dettagli che interessano l’esercizio delle attività, i requisiti, gli obblighi e le agevolazioni.