Naspi 2017 e disoccupati: ecco i nuovi beneficiari ma attenzione alle sanzioni

Naspi 2017 e disoccupati: ecco i nuovi beneficiari ma attenzione alle sanzioni

Una recentissima circolare Inps, la n. 224 di giovedì 15 dicembre 2016 ha fatto luce su importanti cambiamenti che i decreti legislativi n°150/2015 e 185/2016 hanno apportato alla disciplina dell’indennità di cui possono beneficiare i disoccupati, la c.d. Naspi. Ciò che più rileva è il rischio, incombente sul lavoratore non occupato, di perdere il sussidio erogato dall’ente previdenziale, qualora non dimostri una condotta collaborativa. Andiamo a scoprire, dunque, chi ha diritto alla Naspi e quali errori non bisogna commettere per goderne a lungo.

Naspi: in cosa consiste?

La Naspi, o Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è un sussidio di disoccupazione introdotto dal decreto legislativo n. 22/2015 che spetta ai lavoratori dipendenti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. Chi perde il lavoro, a condizione di aver maturato 13 settimane di contribuzione negli ultimi 48 mesi e di aver accumulato almeno 30 giorni di lavoro nell’anno precedente, riceve un sussidio per un periodo massimo di 24 mesi.

A quanto ammonta il sussidio Naspi?

L’importo della Naspi si calcola in base alla retribuzione percepita negli ultimi quattro anni e alle settimane di contribuzione. Se la retribuzione non supera i 1.195 euro mensili il sussidio sarà pari al 75% di tale importo; se invece la retribuzione supera tale cifra, il sussidio mensile sarà pari al 75% dell’importo fino ai 1.195 euro e al 25% dell’importo rimanente.

Ad ogni modo, l’importo non può superare i 1.300 euro lordi al mese. L’ammortizzatore sociale, inoltre, andrà riducendosi per ogni mese del 3%, dopo che siano trascorsi 90 giorni dall’inizio del beneficio.

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Sanzioni: quali sono e come vi incorrono i disoccupati?

Oltre a perdere il contributo di disoccupazione, i lavoratori che violino le prescrizioni utili al beneficio dello stesso, incorreranno anche in sanzioni.

In particolare, è previsto:

Che si decurti di un quarto di una mensilità alla prima assenza, dell’intera mensilità alla seconda assenza e la decadenza dalla prestazione alla terza assenza dai servizi personalizzati riservati ai disoccupato ed agli incontri volti al rafforzamento delle competenze per la ricerca di lavoro.
Che si decurti di una mensilità alla prima assenza e la decadenza dalla prestazione alla seconda assenza alle iniziative di riqualificazione e alle previste attività di pubblica utilità;
Che il lavoratore decada immediatamente dalla prestazione contributiva in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro.
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Le precisazioni fornite da Inps.

La circolare n. 224/2016 dell’Inps ha quindi stabilito che:

le sanzioni per chi non rispetti i termini di concessione della Naspi decorrono dal giorno successivo a quello dell’evento sanzionato;
la decurtazione delle prestazioni Naspi comporta anche il mancato accredito della contribuzione figurativa;
in caso di decurtazione del sussidio, qualora il residuo della prestazione spettante sia di durata inferiore alla sanzione, si procederà alla decurtazione nei limiti delle giornate residue;
qualora le sanzioni siano comunicate all’Inps in data successiva al termine della prestazione Naspi, il lavoratore dovrà restituire l’importo delle giornate di prestazione indebitamente erogate.
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Naspi: i lavoratori stagionali ne hanno diritto?

La circolare Inps conferma, poi, che avranno diritto alla Naspi 2017 anche i lavoratori stagionali dei settori turismo e terme.

Inoltre, il D. Lgs. n. 185/2016 stabilisce che nel caso in cui la durata del sussidio risulti inferiore di almeno 12 settimane a quella delle prestazioni determinate dai 4 anni precedenti la perdita dell’occupazione, computando anche i periodi contributivi, la Naspi potrà essere incrementata di un mese. La Naspi così determinata non potrà in ogni caso superare il limite di 4 mesi.

fonte: leggioggi.it

http://www.leggioggi.it/2016/12/28/naspi-2017-e-disoccupati-ecco-i-nuovi-beneficiari-attenzione-a-sanzioni/

 

L’indennità di mobilità si prepara a uscire di scena

L’indennità di mobilità si prepara a uscire di scena

Si appresta a uscire di scena l’istituto della mobilità, introdotto dalla legge 223/91. Dal 2017, infatti, uno degli strumenti più utilizzati e maggiormente noti per la gestione delle crisi aziendali andrà definitivamente in soffitta. A garantire il sostegno al reddito in favore dei lavoratori che involontariamente perderanno l’occupazione, dal prossimo anno sarà solamente la Naspi. In linea con gli obiettivi perseguiti dalla riforma Fornero, la platea di chi ha perso il lavoro si raggrupperà, così, sotto un unico cappello.

La scomparsa della mobilità, stabilita dalla legge 92/12 (articolo 2, comma 71), segnerà la fine di un’epoca e comporterà effetti sia per una consistente platea di lavoratori, sia per la generalità dei datori di lavoro.

I primi perderanno una forma di sostegno che li ha tutelati per 25 anni; i secondi dovranno fare i conti con due conseguenze: le imprese che gravitano in orbita mobilità non potranno più contare su una leva utile a governare le eccedenze di personale nei momenti di difficoltà; tutti i datori di lavoro – quindi anche coloro cui non si applica la disciplina della legge 223/91 – perderanno, inoltre, misure incentivanti molto diffuse.

Va, infatti, ricordato, che la legge 223/1991 agevola sia le occasioni di impiego con contratto a termine, sia gli inserimenti più stabili nel mondo del lavoro, con assunzioni a tempo indeterminato. In entrambe le fattispecie, la norma prevede che la contribuzione a carico dei datori di lavoro sia dovuta nella misura prevista per gli apprendisti.

Diverso è l’arco temporale di spettanza: 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, a cui si aggiungono altrettanti in caso di trasformazione a tempo indeterminato; 18 mesi nelle ipotesi di assunzione con un contratto a tempo indeterminato. L’agevolazione compete anche per le assunzioni part-time.

La medesima legge, inoltre, prevede, la concessione di un ulteriore “bonus” nel caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (in entrambi i casi a tempo pieno). Ove, infatti, le stesse riguardino lavoratori aventi diritto all’indennità di mobilità, al datore di lavoro è corrisposto un contributo mensile, consistente nel 50% della prestazione che sarebbe toccata al lavoratore se non fosse stato assunto.

Con le modifiche che entreranno in vigore il prossimo anno:

fino al 30 dicembre 2016, per le aziende rientranti nel relativo campo di applicazione, sarà possibile collocare in mobilità i lavoratori sia dopo un periodo di Cigs (articolo 4, legge 223/91), sia a seguito di licenziamento collettivo (articolo 24, legge 223/91); le aziende che attiveranno assunzioni di questi lavoratori entro la fine del 2016 potranno contare, nel rispetto dei principi generali, sugli incentivi di legge. Occorre, tuttavia, ricordare che mentre le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2016 potranno beneficiare dell’intero periodo di durata dell’agevolazione (18 mesi), quelle a termine che sconfineranno nel 2017 non potranno essere né prorogate (con i benefici), né trasformate a tempo indeterminato fruendo degli incentivi previsti dall’articolo 8 della legge 223/91 in quanto la norma, come già anticipato, sarà abrogata dal 1°gennaio 17;

dal 31 dicembre 2016 i lavoratori non potranno più essere collocati in mobilità, in quanto l’iscrizione nelle liste decorrerebbe dal 1° gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento;

dal 1° gennaio 2017 non potranno essere premiate le assunzioni effettuate con riferimento a soggetti iscritti entro il 31 dicembre 2016, in conseguenza del venir meno delle relative norme incentivanti.

L’impossibilità di accedere alle misure agevolate si rifletterà anche sui contratti di apprendistato professionalizzate instaurati con lavoratori che fruiscono della mobilità. Dalla medesima data, con questa tipologia contrattuale, sarà possibile assumere solamente lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione; per costoro – tra l’altro – da un anno e mezzo, si attendono istruzioni operative da parte dell’Inps.

In realtà, a parere di scrive, si determinerà una situazione anomala in cui i lavoratori, iscritti nelle liste fino al 31 dicembre 2016, continueranno a fruire della prestazione per il periodo di tempo spettante come rimodulato (in peius) dall’articolo 2, comma 46 della legge 92/12; al sopraggiungere di un’assunzione a tempo indeterminato che comporterà la perdita dell’indennità di mobilità, il datore di lavoro – artefice del nuovo rapporto – dal 2017 non potrà fruire degli incentivi previsti dalla legge 223/91.

fonte: il Sole 24 ore – autori:  Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-09-13/bonus-soffitta-la-mobilita-215615.shtml?uuid=ADsKtdJB

Rottamazione delle Cartelle  – art.6  D.L.22.10.2016, n° 193

Rottamazione delle Cartelle – art.6 D.L.22.10.2016, n° 193

Nel decreto collegato alla legge di Stabilità 2017 (decreto legge 193/2016) è stata approvata la rottamazione delle vecchie cartelle esattoriali.
Nella rottamazione sono inclusi tutti i ruoli relativi ai tributi, alle imposte (compresa l’Iva se non è riscossa all’importazione), ai contributi previdenziali e assistenziali e alle multe per infrazione del Codice della Strada.
La rottamazione prevista dal decreto fiscale si riferisce a tutte le cartelle esattoriali notificate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015; quelle notificate prima del 2000, quindi, non potranno godere della sanatoria.
L’emendamento appena approvato dalla Camera ha inserito nella sanatoria anche i carichi affidati ad Equitalia nel 2016, aumentando altresì il numero massimo di rate da 4 a 5; nel far slittare tutte le scadenze, l’inclusione del 2016 nella sanatoria ha fatto sì che sia anche posticipato il termine entro cui chiedere o integrare la domanda di rottamazione, fissato al 31 marzo 2017.
SCADENZA DELLE RATE – Le rate salgono da quattro a cinque. Le prime tre scadono a luglio, settembre e novembre 2017, le altre due ad aprile e settembre 2018. Almeno il 70% del debito, in ogni caso, dovrà essere pagato entro la fine del prossimo anno.
COSA COMPRENDE LA ROTTAMAZIONE – la rottamazione delle cartelle di Equitalia, non copre tutte le somme aggiuntive da pagare; infatti, in aggiunta all’importo di base, i debitori dovranno pagare:
• gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
• le somme maturate a titolo di aggio, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi;
• le spese per le procedure esecutive;
• le spese di notifica della cartella.
Circa le multe stradali, oltre all’importo di base il debitore dovrà pagare l’aggio della riscossione e le eventuali spese di esecuzione e notifica della cartella.
Non si devono pagare, invece, in quanto coperte dalla rottamazione delle cartelle :
• le sanzioni sulle somme da pagare;
• gli interessi di mora;
• le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
CALCOLO EQUITALIA ENTRO 31 MAGGIO – Dopo l’adesione il concessionario della riscossione dovrà comunicare l’importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Invierà anche i bollettini (le date sono state spostate in avanti, dal 24 aprile al 31 maggio).
FISCO INFLESSIBILE PER CHI NON RISPETTA LE RATE – Il fisco sarà inflessibile per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Salta la rottamazione e tornano a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle.
PER CHI HA PAGATO IN PARTE (CON LE RATE)- Anche i contribuenti che hanno già in parte pagato la cartella fiscale, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla ”definizione agevolata”. In questo caso l’importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano. Per chi aderisce si bloccano le rate concordate ma solo dal 2017: quindi vanno versate le eventuali rate in scadenza fino a tutto dicembre 2016.
LA RINUNCIA ALLE LITI – Per aderire il contribuente dovrà dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie.

Rottamazione cartelle: Le novità sulla definizione agevolata delle cartelle di pagamento introdotte dal decreto fiscale, spiegate da Equitalia.

Rottamazione cartelle: Le novità sulla definizione agevolata delle cartelle di pagamento introdotte dal decreto fiscale, spiegate da Equitalia.

A seguito delle novità introdotte dal Decreto fiscale (DL n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016) in tema di rottamazione delle cartelle esattoriali, Equitalia ha reso disponile sul proprio canale YouTube una video guida sul tema.

Ricordiamo che la definizione agevolata prevista dal DL fiscale consente ai contribuenti che hanno ricevuto avvisi e cartelle di pagamento tra il 2000 ed il 2016 di ottenere una riduzione delle somme da pagare a Equitalia. Il provvedimento riguarda in realtà anche i ruoli eseguiti direttamente dai Comuni o affidati ad altri agenti della riscossione.

Tra le novità anche la possibilità di chiedere fino a 5 rate e non più 4, con pagamento entro fine 2017 delle prime tre (70% del debito) e delle altre nel 2018, entro il 30 settembre. I termini per l’adesione domanda slittano inoltre dal 23 gennaio a fine marzo.

EQUITALIA 2016-12-06 at 18.49.15

Può aderire chi ha uno o più debiti con Equitalia nel periodo 2000-2016.EQUITALIA 2016-12-06 at 18.47.46

Ad essere pagato sarà solo l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza l’applicazione di sanzioni e interessi di mora.

EQUITALIA 2016-12-06 at 18.48.02

Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.EQUITALIA 2016-12-06 at 18.48.12

Per aderire è necessario compilare e presentare, entro il 31 marzo 2017, l’apposito modulo DA1 sulla definizione agevolata che si trova sul portale Equitalia:

  • allo sportello;
  • agli indirizzi di posta elettronica e PEC riportati nel modulo della dichiarazione e sul sito Equitalia.

Equitalia risponderà entro il 31 maggio 2017 indicando l’importo complessivo del debito e l’eventuale bollettino di dilazione, con le date di scadenza del piano di dilazione indicato nel modello da chi ha scelto di pagare a rate.EQUITALIA 2016-12-06 at 18.48.31

Il pagamento può avvenire con domiciliazione bancaria oppure in banca, presso gli uffici postali tra i tabaccai presso i circuiti Sisal e Lottomatica sul sito Equitalia con l’app Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia.

EQUITALIA 2016-12-06 at 18.49.35

Fonte: Equitalia.

Modello F24 a zero: come rimediare agli errori

Modello F24 a zero: come rimediare agli errori

I crediti d’imposta vantati dal contribuente possono essere richiesti a rimborso ovvero utilizzati in F24 per compensare debiti tributari o previdenziali in capo allo stesso contribuente. Di seguito analizziamo come sanare la situazione in caso di F24 a zero presentato in ritardo.

Cosa e come compensare

Il contribuente può utilizzare in compensazione con eventuali altri debiti tutti i crediti che emergono dalle dichiarazioni fiscali, quindi Iva, Irpef, Ires, Irap, ecc.

In caso di compensazione verticale, quindi di importi a credito e a debito che appartengono al medesimo tributo, es. Iva su Iva, non è necessaria la presentazione del modello di versamento.

In caso di compensazione orizzontale, invece, quindi di importi a credito e a debito che appartengono a tributi diversi, es. Iva su Irpef, è obbligatoria la presentazione del modello di versamento.

La compensazione può essere parziale, quando il debito è maggiore del credito, ovvero totale, quando cioè l’importo del credito è sufficiente a coprire tutto il debito.

In questo caso è comunque necessario presentare un modello F24, ancorché a zero.

Esempio 1 – F24 parzialmente compensato

Paolo, titolare di partita Iva, vanta un credito Irpef da Unico 2016 di euro 2.657,00; entro il 16 novembre deve versare un importo relativo all’Iva trimestrale per euro 2.800,00. Potrà utilizzare il credito Irpef in compensazione del debito Iva e versare la sola differenza, presentando un F24 così compilato:

F24 parzialmente compensato

Esempio 2 – F24 totalmente compensato

Maria vanta un credito Iva di euro 500,00 derivante dalla dichiarazione annuale 2016; deve versare una ritenuta Irpef dipendenti entro il 16 novembre per euro 412,25. Potrà utilizzare tutto il credito in compensazione dell’importo a debito, presentando quindi un F24 a zero così compilato:

F24 totalmente compensato

L’obbligo di presentazione

I contribuenti che hanno debiti completamente compensati con eventuali crediti sono comunque obbligati alla presentazione del modello F24 a zero; in caso di mancata presentazione sono applicate le sanzioni di cui all’art.15 c.2-bis del D.Lgs. 471/97, pari a:

  • euro 50,00 se il ritardo non supera i cinque giorni;
  • euro 100,00 se il ritardo supera i 5 giorni.

Le sanzioni

È sempre possibile usufruire del ravvedimento operoso per regolarizzare la violazione, così come previsto dall’art.13 del D.Lgs. 472/97, versando la sanzione ridotta pari a:

  • 1/9 di euro 50, cioè euro 5,56 se si adempie entro i 5 giorni lavorativi successivi la scadenza ordinaria;
  • 1/9 di euro 100, cioè euro 11,11 se si adempie entro i 90 giorni lavorativi successivi la scadenza ordinaria;
  • 1/8 di euro 100, cioè euro 12,50 se si adempie entro un anno dalla scadenza ordinaria;
  • 1/7 di euro 100, cioè euro 14,29 se si adempie entro due anni dalla scadenza ordinaria;
  • 1/6 di euro 100, cioè euro 16,67 se si adempie oltre due anni dalla scadenza ordinaria;
  • 1/5 di euro 100, cioè euro 20 se si adempie dopo la consegna del P.V.C.

Il versamento va effettuato utilizzando il codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento l’anno d’imposta per il quale si effettua il pagamento. L’importo della sanzione è eventualmente compensabile con altri crediti.

FONTE: Rita Martin – Centro Studi CGN

http://www.fisco7.it/2016/11/modello-f24-a-zero-come-rimediare-agli-errori/